RIASSUNTO MANUALE ” ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO “
di MATTEO MARRONE
ULTIMA EDIZIONE
Di seguito alcune pagine dimostrative del riassunto ist. diritto romano Marrone.
Diritto e la sue fonti:
Il diritto é il fenomeno di regolamento della vita sociale di relazione, vi rientrano norme giuridiche di condotta, utili ai fini della vita sociale e di organizzazione che trovano applicazione tramite un apporto sociale di coazione, diretto a colpire con sanzioni ogni comportamento ad esse contrario. Il diritto privato romano, regola i rapporti che si instaurano fra i privati. Non rientra nel campo del diritto pubblico, né fra i rapporti intercorrenti fra lo stato e i privati, se lo stesso agisce in ambito di supremazia.
Diritto soggettivo:
È posto a tutela di situazioni soggettive quali la pretesa di un comportamento altrui, a cui si contrappone il dovere di un altro soggetto di compiere un dato comportamento. Si crea così un rapporto giuridico che può essere assoluto (se grava su una serie indefinita di soggetti), o relativo (se grava su uno o più determinati soggetti), altre situazioni soggettive sono il diritto Potestativo o la potestà.
Termine IUS:
Indicato come diritto, è usato in diversi modi dalla civiltà romana, da ordinamento di norme sociali, alla pronuncia giudiziale. IUS un senso oggettivo indica un complesso di norme, IUS in senso soggettivo, indica un complesso di poteri riconosciuti e garantiti al soggetto dall’ ordinamento giuridico.
IUS PUBLICUM
È il diritto oggettivo attinente al populus, che trova la sua fonte nella autorità statale. È un diritto non derogabile, inteso come concernente alla organizzazione statale.
IUS PRIVATUM
Diritto avente la sua fonte di regolamento nei precetti dell’autorità negoziale dei singoli privati. Inteso come diritto concernente i rapporti fra i privati.
IUS COMMUNE
Norme dette te per la generalità dei casi
IUS SINGOLARE
Sono norme eccezionali, deroganti quelle comuni, introdotte per casi particolari. Vi rientrano i beneficium, come diritti o vantaggi assicurati da norme autoritative a singole persone o a gruppi di esse è il Favor inteso come ragione ispiratrice di una pluralità di norme eccezionali.
FONTI DEL DIRITTO
Fonti di produzione:
È il procedimento di produzione del diritto, organo dettante o atto con cui vengono poste…
Stai leggendo alcune pagine dimostrative del riassunto Ist. Diritto Romano di Marrone.
Fonti di cognizione:
Sono documenti dai quali si ricava la conoscenza delle norme.
Evoluzione: si ricordano fra le tante, le fonti letterarie costituite da opere di scrittori non giuristi dell’epoca romana.
DA DISTINGUERE:
IUS CIVILE, diritto di origine consuetudinaria giurisprudenziale, ha come destinatari solo i cittadini romani. In seguito si ha la sua applicazione ai latini Prisci, si ha poi l’applicazione dello ius civile agli appartenenti alle provincie e alla colonie romane, con l’estensione nei loro confronti della cittadinanza romana.
IUS GENTIUM, complesso normativo che trova l’applicazione nei rapporti fra i romani e gli stranieri. Si arriva alla sua formazione con l’intensificarsi dei commerci internazionali. Vi si accompagna la creazione di un praetor peregrinus competente in materia. Ne nasce un nuovo tipo di processo, quello formulare, che supera il formalismo della procedura per legis actiones, valevole solo fra i cittadini romani. La distinzione fra ius civile e ius gentium cessa di avere valore con l’estinzione della cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero, 212d.C.
IUS HONORARIUM, è il complesso normativo creato dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Comprende dal diritto creato:
Dai pretori, in particolare da quello urbano, ius praetorium Edili curuli
Dai governatori provinciali, questori, o esercenti la giurisdizione in provincia.
IUS NOVUM, complesso normativo costituito dalle deliberazioni del senato (senato consulta).
IUS EXTRAORDINARIUM, complesso di normative costituito dalle deliberazioni dell’autorità imperiale (costitutiones principum). Al principe non era in realtà attribuito un espresso valore/potere legislativo. Vi sono diversi atti a cui è riconosciuto il valore di precedente, con i quali l’imperatore può creare nuovo diritto:
- Edicta/mandata, statuizioni di carattere generale aventi vario contenuto e scopi differenti, solo eccezionalmente introducono nuove norme.
- Rescripta, sono risposte date per iscritto, in calce alle domande, dall’imperatore a domande poste da privati.
- Epistulae, risposte date per iscritto, con lettera a parte, dall’imperatore a domande poste da magistrati o funzionari.
4.Decreta, sentenze emanate dall’imperatore tramite il nuovo tipo di procedura extra ordinem. A volta l’imperatore invece che emanare lui stesso la sentenza, attribuisce ai magistrati e funzionari la competenza di decidere in base alle sue istituzioni.
Mano a mano che le altre fonti di produzione del diritto vengono esaurendosi, l’imperatore si afferma o quale viva fonte creativa di diritto e interprete dell’adeguamento di questo alle nuove esigenze dell’aequitas, la sua efficacia è infatti equiparata alla lex ed è fonte di ius civile…
Queste sono solo alcune delle 141 pagine che compongono il riassunto Ist. di Diritto Romano di Marrone.
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