Riassunto del manuale ” Istituzioni di Diritto Privato ” di Torrente – Schlesinger, 24 edizione
L’esame di Istituzioni di Diritto Privato o, come si suol dire “diritto privato”,è uno dei Pilastri del Settore Giuridico. Il diritto privato è considerato l’esame più difficile da sostenere a causa della vastità degli argomenti che ne costituiscono il programma.
La mia esperienza mi ha suggerito di mettere a punto il riassunto del Manuale di Diritto Privato di Torrente – Schlesinger 24 edizione che potrà servire per una rapida ripetizione o per facilitare lo studio del diritto privato.
Il riassunto del ” Manuale di Istituzioni di Diritto Privato ” di A. Torrente – P. Schlesinger è completamente sostitutivo del manuale.
È disponibile anche il riassunto della 23esima edizione del ” Manuale di Diritto Privato ” Torrente – Schlesinger .
In questo articolo vi mostro alcuni capitoli e paragrafi dei riassunti
Capitolo 1: L’ORDINAMENTO GIURIDICO
1. L’ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli.
La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero altrimenti irraggiungibili per il singolo.
Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:
a) Che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta;
b) Che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative;
c) Che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato “ordinamento”. Quindi la finalità dell’ordinamento giuridico è quella di “ordinare” la realtà sociale.
2. La norma giuridica
L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica…
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”. Di solito la norma viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la “formula” (il testo) della disposizione, con il “precetto” (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’interprete. Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del problema complesso…
Capitolo 2 : IL DIRITTO PRIVATO
7. Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità pubbliche.
Il diritto privato, invece, si limita a disciplinare le relazioni inter-individuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla iniziativa personale anche l’attuazione delle norme.
Molto spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico.
8. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Le norme di diritto privato si distinguono in derogabili (o dispositive ) e inderogabili (o cogenti): si dicono inderogabili quelle norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli; derogabili le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati. Poi distinguiamo anche le norme suppletive, le quali sono destinate a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale sussiste una lacuna, cui la legge sopperisce intervenendo a disciplinare ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione.
Capitolo 6: IL RAPPORTO GIURIDICO
25. Il rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dal diritto oggettivo. Soggetto attivo è colui a cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere (o diritto soggettivo) (per es. di pretendere il pagamento). Soggetto passivo è colui a carico del quale sta il dovere (per es. di pagare).
Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione “parti”. Contrapposto al concetto di parte è quello di terzo. Terzo è chi non è parte o non è soggetto di un rapporto giuridico. Regola generale è che il rapporto giuridico non produce effetti né a favore, né a danno del terzo.
32. Vicende del rapporto giuridico
Il rapporto giuridico si costituisce quando un soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L’acquisto può essere di due specie: a titolo derivativo quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra (fenomeno di successione); e a titolo originario quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno. Per es. il pescatore che fa propri i pesci caduti nella rete fa un acquisto a titolo originario; se invece compro un immobile da chi è proprietario compio un acquisto a titolo derivativo.
Titolo d’acquisto è l’atto che giustifica l’acquisto.
Con la successione, colui che per effetto di essa perde il diritto si chiama autore o dante causa; chi lo acquista si chiama successore o avente causa. E’ chiaro che la successione non si verifica nel caso di acquisto originario.
L’acquisto a titolo derivativo può essere di due specie: si può trasmettere proprio lo stesso diritto che aveva il precedente titolare (acquisto derivativo-traslativo) o può attribuirsi al nuovo titolare un diritto differente che, peraltro, scaturisce dal diritto del precedente titolare (acquisto derivativo-costitutivo o successione a titolo derivativo-costitutivo), in quanto lo suppone e ne assorbe il contenuto, o, in parte, lo limiti.
Capitolo 7: IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO
A) LA PERSONA FISICA
33. La capacità giuridica
La capacità giuridica è l’idoneità a diventare titolare di diritti e doveri. Per le persone fisiche si acquista al momento della nascita (art.1.1 c.c.), del distacco, cioè, del bimbo dal seno materno, purché vivo, anche se segue immediatamente la morte, o se il bimbo nasca “non vitale” , destinato cioè a morte sicura a breve, o ancora il nato presenti gravi anomalie. Non è invece considerato “soggetto” il concepito.
35. La capacità di agire
La capacità di agire è l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o assumere ed adempiere obblighi. Se la persona fisica è incapace d’agire occorre che altri provvedano per lui alla cura dei suoi interessi (tutore). Ricorre in tal caso il fenomeno della rappresentanza legale.
Anche la persona giuridica è sempre, in un certo senso incapace di agire, e può compiere atti giuridici esclusivamente tramite i propri amministratori o rappresentanti (la c.d. rappresentanza organica).
Peraltro gli atti personalissimi, non possono essere compiuti tramite rappresentanti (es. testamento, matrimonio).
48. Cessazione della persona fisica
La personalità giuridica dell’individuo si estingue con la morte. Si tende a considerare decisiva la morte cerebrale, consistente nell’irreversibile cessazione di ogni attività del sistema nervoso centrale. L’accertamento del momento della morte è importante ai fini della disciplina dei trapianti.
Nel nostro ordinamento, il tentativo di suicidio non è sanzionabile mentre è punita la istigazione al suicidio.
Se due persone muoiono nello stesso sinistro, può avere talora rilevanza stabilire quale delle sue sia morta prima.
Capitolo 8: IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO
B) LA PERSONA GIURIDICA
52. Gli enti
Persone giuridiche dovrebbero essere soltanto gli enti specificamente individuati e registrati (art.33 e 2200 c.c.). Si costituiscono inoltre, enti “di fatto”, ciascuno privo di riconoscimento come persona giuridica, ma comunque attivi come centri ai quali è delegata la cura di interessi settoriali di gruppi più o meno numerosi di individui (campo sociale, culturale, sportivo…).
53. Classificazione degli enti
Gli enti si distinguono in base ai diversi criteri di classificazione:
a) Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private, o persone giuridiche “di diritto pubblico” (art.11 c.c.) e persone giuridiche “di diritto privato” (art.12 c.c.). Tra le prime vi è innanzitutto lo Stato e poi gli altri enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni), nonché altri numerosi enti pubblici (Inps…);
b) Enti registrati (art.34 e 2200 c.c.) ed enti “di fatto” (quali le associazioni non riconosciute, le società semplici);
c) Enti a struttura associativa (a base contrattuale e con la partecipazione di una pluralità di persone) ed enti a struttura istituzionale, costituiti da volontà unilaterale di un fondatore (Stato o privato);
d) Enti con finalità di lucro ed enti con finalità ideali ( politiche, sindacali, culturali, sportive….);
e) Tra gli enti con finalità di lucro distinguiamo enti con finalità egoistiche, in cui cioè gli operatori intendono appropriarsi degli eventuali lucri ricavati, ed enti c.d. non profit, in cui gli operatori, invece, si impegnano a non distribuirsi gli utili, ma o a reinvestirli nell’impresa o a destinarli ad altri scopi non lucrativi.
Le figure più importanti di enti sono: le società, le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato.
Come avrete notato questi sono solo alcuni capitoli e relativi paragrafi dei riassunti del Manuale di Diritto Privato.
Se vi occorrono i riassunti completi telefonate al nr. 347 77 18 056, vi risponderà il prof. Giovanni Tanese oppure compilate
il seguente form di contatto:
Alla seguente pagina di contatti
vorrei avere il riassunto della 23esima edizione del torrente
Buonasera, sarei interessato al riassunto del manuale Torrente di Istituzioni di Diritto è possibile conoscere il costo ed il numero delle pagine.
Grazie
Angelo
Buongiorno sarei interessata al riassunto completo del “Manuale di diritto privato” (24 edizione) di Torrente/Schlesinger.
Potrebbe fornirmi indicazioni sul costo? Inoltre è il riassunto del testo completo?
Buonasera,
Le chiedo cortesemente di comunicarmi costi e tempi per la consegna in formato Word del riassunto completo del “Manuale di diritto privato” (25esima edizione) di Torrente/Schlesinger, ed. Giuffrè.
La ringrazio anticipatamente
Silvia Scimè
Buon giorno, le ho mandato una email. Saluti, Luigi Tanese
Buonasera,
Le chiedo cortesemente di comunicarmi costi e tempi per la consegna in formato Word del riassunto completo del “Manuale di diritto privato” (25esima edizione) di Torrente/Schlesinger, ed. Giuffrè.
La ringrazio anticipatamente
Stefano
Buon giorno, le ho mandato una email. Saluti, Luigi Tanese
Riassunto fatto molto bene. Sostitutivo del manuale.
Buonasera,
Le chiedo cortesemente di comunicarmi costi e tempi per la consegna in formato Word del riassunto completo del “Manuale di diritto privato” (26esima edizione) di Torrente/Schlesinger, ed. Giuffrè.
La ringrazio anticipatamente
Beatrice
Salve,il riassunto del manuale Torrente ed. 26 costa 9 euro che può pagare tramite PayPall o con bonifico. Ad accredito avvenuto le invierò immediatamente il riassunto con email. Grazie