Riassunto di Diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo
di P. Perlingieri
ultima edizione
seguono alcune pagine dimostrative del riassunto Diritto civile nella legalità…
Capitolo I- complessità, dinamicità e unitarietà del sistema ordinamentale
Pluralità delle fonti del diritto: opportunità di una ridefinizione.
Sono fonti del diritto gli atti o fatti mediante l’interpretazione dei quali si individua la norma. Le fonti sono individuate dalle cd. norme sulla produzione giuridica. Al vertice della gerarchia delle norme c’è la costituzione che garantisce legittimità alle altre.
La legittimità non è assorbita nella legalità, ma la fonda: la legalità è rispetto della legge unicamente se la legge è conforme a costituzione.
La legalità è esigenza di ricostruzione dei nessi tra molteplici fonti operanti sul medesimo territorio, legittimate dalla costituzione e che, nell’unita assiologica, trovano componimento.
Ciò comporta che ogni forma di potere si esprima attraverso regole e principi e non possa svolgersi se non nell’unità costruita dalla costituzione. Sulla base del principio della divisione dei poteri, ogni potere non può essere esercitato senza il rispetto delle competenze e del quadro giuridico complessivo in cui trova riconoscimento, anche se ad oggi l’esercizio del potere di dettare regole o di autoregolarsi implica sempre l’integrarsi con l’esercizio degli altri poteri.
L’autonomia privata
in termini di effettività, si integra con gli altri poteri e confluisce nell’ordinamento complessivo, quale insieme di regole e principi che hanno la funzione di ordinare la società.
L’autonomia, esercitata iure privatorum, è sintesi di valori scelti e imposti, è auto ed etero regolamentazione. Nell’essere attuativa e creativa contribuisce ad alimentare l’ordinamento, pur traendo da esso la fonte primaria della sua legittimazione.
L’unitarietà dell’ordinamento non esclude, quindi, la pluralità ed eterogeneità delle fonti. Laddove lo Stato esaurisce in sé tutta la produzione legislativa, fonte formale e fonte sostanziale tendono ad identificarsi perché lo Stato tende a riservarsi l’esclusiva di individuare le esigenze della collettività e di legiferare.
Al contrario, vige un pluralismo di fonti. es. norme dell’UE che vigono nell’ordinamento statale. L’attività negoziale o contrattuale è un’attività che produce una norma giuridica operante nel concreto dei rapporti umani. È quindi fonte del diritto.
La costituzione attribuisce altresì alle istituzioni regionali potere autonomo generale di legiferare in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
L’ordinamento vigente è dunque composto da norme diverse, per provenienza e rango, che compongono una gerarchia. L’accentuata pluralità delle fonti, in gran parte dovuta al decentramento amministrativo, è attuata sia riconoscendo gli enti locali territoriali e di diritto pubblico poteri autonomi ed esclusivi concernenti anche i rapporti civilistici e l’attuazione dei diritti fondamentali, sia delegando ad essi taluni poteri ma destinati nel tempo ad essere esercitati sostanzialmente in forma autonoma.
(la contrattazione collettiva può rivelarsi utile strumento per la realizzazione di importanti obiettivi di politica del diritto, ad esempio lo scioglimento di un determinato mercato dai lacci di una disciplina legislativa vincolistica ovvero lo sviluppo di un settore economico mediante la razionalizzazione della domanda e dell’offerta).
La ristrutturazione amministrativa (politica) del territorio nazionale, accentuata dalla riforma del titolo quinto della parte seconda della costituzione, è destinata a produrre una diversificata geografia giuridica, caratterizzata da un disegno politico di regionalizzazione e localizzazione del diritto relativamente a questi aspetti, per realizzare un adeguamento della normativa alle esigenze locali nel rispetto del principio di sussidiarietà (artt 117, 4 c; 118 cost).
In un mondo sempre più globalizzato, la regione offre una prospettiva plausibile di uno stile di cittadinanza più immediato e personalizzato, ma anche l’unità fondamentale di affiliazione sociale. Del resto, globalizzazione non significa unificazione, ma un orizzonte spaziale nel cui ambito coesistono, conservando la loro individualità, una molteplicità di fattori. In epoca di crisi della legge, l’autonomia privata è chiamata a svolgere un ruolo organizzativo di sottosistemi sociali.
Il fenomeno dell’autodisciplina contribuisce alla riflessione sulla nuova teoria delle fonti, che consideri l’autoregolamentazione di categoria come uno strumento istituzionale di produzione di regole efficaci. Emblematica è la vicenda dei codici di autodisciplina, consistente in un complesso di regole che talune categorie di operatori economici si danno, impegnandosi ad osservarle nello svolgimento della loro attività, pena misure sanzionatorie irrogate da organi da essi stessi creati.
Negli ultimi tempi, le materie regolate da norme di autodisciplina sono stati oggetto di interventi esterni, nella prospettiva di realizzare un sistema di mercato leale e trasparente. I settori economici sottoposti ai codici di autodisciplina sono stati progressivamente governati da fonti eteronome. Queste non hanno inteso sottrarre i codici ogni spazio di operatività, delineando un concorso di fonti nella regolamentazione dei rapporti tra operatori economici e utenti avendo una funzione integrativa.
Dlgs 70/2003: le associazioni e le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l’adozione di codici di condotta che trasmettono al ministero delle attività produttive della commissione europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico…
Queste sono solo alcune delle 152 pagine che compongono il riassunto Diritto civile lella legalità costituzionale di Perlingieri.
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