Riassunto Diritto Commerciale Graziani

Riassunto del manuale ” Diritto Commerciale ” di Minervini, Graziani,Belvisio

ultima edizione

seguono alcune pagine dimostrative del riassunto diritto commerciale Graziani

L’IMPRESA E L’IMPRENDITORE
CAPITOLO 1° – I SOGGETTI E LE ATTIVITÀ

L’IMPRENDITORE. L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA.

ART. 2082 – L’IMPRENDITORE.

È imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Questo articolo definisce l’imprenditore, ma analizziamolo:

□ “…esercita…un’attività economica…”: con “attività”, s’intende una serie di atti tra loro coordinati per il perseguimento del medesimo fine.

Tale attività deve essere economica, quindi deve essere rivolta alla produzione di beni o di servizi. Essa può essere:

◦             attività produttiva in senso stretto: attività di creazione di beni o di servizi;

◦ attività di scambio di beni prodotti da altri.

“…organizzata…”: Occorre che l’attività economica si attui a seguito di un’organizzazione dei fattori della produzione (capitale e/o lavoro).

L’imprenditore organizza il lavoro altrui e si avvale del capitale proprio ed altrui che deve servire a scopi produttivi.

Il requisito dell’organizzazione è richiamato anche in sede di :

ART. 2555 – NOZIONE.

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

ART. 1655 – NOZIONE.

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

L’organizzazione non può risolversi nell’auto-organizzazione, cioè nell’organizzazione di se stesso. Se così fosse, il requisito dell’organizzazione nulla aggiungerebbe al concetto di attività, che, intesa come una serie di atti rivolti alla comune finalità della produzione, già presuppone che l’imprenditore ponga a se stesso regole di organizzazione.

Occorre, invece, un minimo di organizzazione esterna (un’eteroorganizzazione), la cui determinazione concreta va rimessa alla valutazione della coscienza sociale. Là dove manca organizzazione non c’è impresa.

Non è necessario però, che i beni e i servizi della produzione siano dovuti all’organizzazione, infatti, anche un’organizzazione che abbia una funzione soltanto strumentale rispetto all’attività personale dell’imprenditore, va considerata organizzazione d’impresa. Solo quando l’attività economica sia l’attività di chi esercita una professione intellettuale, il legislatore richiede, che i servizi prodotti siano dovuti all’organizzazione e non alla semplice attività personale dell’imprenditore.

“…professionalmente…”: in questo concetto è insito quello di continuità e di abitualità, quindi, è imprenditore colui che esercita senza interruzione e senza diversa indole.

Fine dello scambio: non viene esplicitamente previsto dalla legge, ma deve esserci lo scambio almeno di una parte dei beni e dei servizi prodotti, anche se tale scambio non deve necessariamente seguire, immediatamente, la produzione.

Fine di lucro: non può essere considerato imprenditore chi cede i beni e i servizi a titolo gratuito , o li cede dietro corrispettivo non adeguato, i beni o i servizi, attuando un’attività programmata per il soddisfacimento di interessi altrui.

Il fine di lucro può essere inteso:

◦             in senso oggettivo: cioè la collocazione dei beni e dei servizi nel mercato, deve avvenire ad un prezzo superiore a quello di produzione;

◦             in senso soggettivo: cioè l’utile realizzato deve essere per interessi egoistici dell’imprenditore.

Se parliamo di imprenditore ente pubblico, anch’esso è un soggetto che esercita un’attività economica organizzata, che deve avere uno scopo di lucro, ed al pari dell’impresa privata, deve essere iscritta nel registro delle imprese.

Mentre, se l’imprenditore è una società collettiva, può essere considerato come imprenditore, anche se si propaga a scopo mutualistico, in quanto, tale scopo, è da considerarsi sempre egoistico, in quanto procura utile ai soci…

IL PICCOLO IMPRENDITORE.

L’art. 2082, che definisce l’impresa, prescinde dalle sue dimensioni. Vi è, però, come già detto, il piccolo imprenditore, la cui distinzione serve per sottrarlo dalla disciplina più ampia del grande imprenditore, infatti esso è esente da alcuni istituti, cioè:

□ ART. 2202: il piccolo imprenditore non ha l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese;

□ ART. 2214: allo stesso tempo, non gli vengono applicate le disposizioni sulle scritture contabili;

□ ART. 2221: in fine, non sono assoggettati alla disciplina fallimentare.

Ma vediamo:

ART. 2083 – PICCOLI IMPRENDITORI

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

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Possiamo dire che l’articolo di compone di due parti:

1°. in cui vengono ricordate le figure tipiche del piccolo imprenditore; 2°. in cui viene data la nozione generale.

È la prevalenza, nell’esercizio dell’impresa, del lavoro proprio e dei componenti della famiglia che caratterizza la piccola impresa; prevalenza che va intesa non esclusivamente in relazione all’elemento lavoro, ma anche in relazione all’elemento capitale. Deve quindi negarsi la qualifica di piccolo imprenditore non solo a quell’imprenditore che impieghi il lavoro altrui con prevalenza sul lavoro proprio e su quello dei familiari, ma anche a quell’imprenditore che, pur non avvalendosi della collaborazione altrui, organizzi la propria attività economica prevalentemente con il capitale.

Ma l’art. 2083 non il solo che riguarda i piccoli imprenditori. Vi sono altre norme, contenute nel codice civile o in leggi speciali, che in vario modo sembrano rifarsi a figure nominate di piccoli imprenditori, come i coltivati diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, che l’art. 2083 menziona ma non definisce. Non è facile stabilire quale sia l’ambito di applicazione di queste norme, e come esse si coordinano con l’art. 2083.

Queste sono solo alcune delle 200 pagine che compongono il riassunto completo di Diritto Commerciale di Graziani.

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