Riassunto Diritto Costituzionale di Temistocle Martines
edizione 15
Il diritto costituzionale è la branca del diritto pubblico che si occupa, inizialmente, dell’evoluzione e dell’organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo. Da un punto di vista formale-positivista, invece, appartiene alla branca del diritto costituzionale tutto ciò che è oggetto di disciplina da parte della Costituzione, delle leggi costituzionali e degli altri atti normativi e giurisprudenziali che vi diano diretta attuazione.
Di seguito alcune pagine dimostrative del riassunto completo e sostitutivo del manuale di Diritto Costituzionale scritto da Temistocle Martines.
Diritto pubblico e diritto privato. I vari rami del diritto pubblico.
Il diritto, va rappresentato come un fenomeno unitario; non vi è dubbio, infatti, che fine ultimo del diritto essendo la conservazione del gruppo sociale, ogni norma è predisposta per il raggiungimento di questo fine.
Secondo questo criterio non vi è alcuna differenza fra la norma contenuta nell’art. 832 cod. civ. (“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ ordinamento giuridico”) e quella contenuta nell’art. 624 cod. pen. (“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”). Ambedue tutelano un interesse ritenuto rilevante al fine di assicurare la pacifica convivenza dei consociati. Va tuttavia ricordato che nelle due norme citate, è diverso il tipo di interesse tutelato: nella prima si tratta di un interesse individuale (del proprietario a godere e disporre delle cose senza turbative); nella seconda di un interesse pubblico (della collettività alla punizione di chi è riconosciuto colpevole del reato di furto).
Ne consegue che il fine del diritto può essere perseguito o indirettamente mediante tutela di determinati interessi individuali; o direttamente mediante la tutela degli interessi pubblici.
A questi due modi di perseguire il fine del diritto si collega la tradizionale distinzione delle norme giuridiche in norme di diritto privato e norme di diritto pubblico. Una norma è detta di diritto pubblico se tutela un interesse che realizza la conservazione della società ; una norma è detta di diritto privato se tutela un interesse individuale.
Esistono zone dell’ordinamento giuridico in cui confluiscono interessi pubblici e interessi privati: es. diritto dell’economia, diritto del lavoro, diritto della navigazione ecc. Appartengono queste zone al dominio del diritto pubblico o a quello del diritto privato? La risposta dovrebbe dipendere dal carattere prevalente degli interessi che vi confluiscono.
Sono del diritto pubblico le norme del diritto costituzionale, del diritto amministrativo, del diritto processuale, civile e penale, del diritto penale, internazionale, tributario ecc.; mentre il campo del diritto privato comprende le restanti norme che disciplinano i rapporti inter privatos.
Le Fonti del Diritto
1.Delimitazione dell’indagine
Il fenomeno giuridico prende forma in una serie di regole istituzionali ed organizzative nelle quali sono espressi gli interessi del gruppo sociale. Il complesso di queste regole costituisce un’entità omogenea e conclusa i cui elementi risultano fra loro immediatamente coordinati. Il sistema trova il suo fondamento nel principio ordinatore ed è disciplinato da altre regole che stabiliscono gli organi e le procedure per la sua formazione e i modi in cui le regole devono essere coordinate.
Abbiamo quindi: a) una serie di valori che assicurano la vigenza del sistema e lo legittimano; b) una serie di regole in cui i valori vengono fissati in una formulazione linguistica; c) una serie di regole che stabiliscono gli organi e le procedure per la formulazione di regole; d) una serie di regole per coordinare il sistema nel suo interno.
Un esempio è il valore di “eguaglianza”; sino a quando questo valore sarà presente nella comunità organizzata a Stato, il sistema potrà dirsi vigente e legittimo. Ma il valore “eguaglianza” è formulato in alcune regole istituzionali che ne fissano i termini e lo specificano. L’atto mediante il quale si raggiunge questo risultato è la legge, nel senso che la legge deve assicurare l’eguaglianza (formale). Il Parlamento nel formulare la legge, non può operare discriminazioni fra i cittadini; incontra dei limiti nella regola istituzionale.
Il fenomeno giuridico (il diritto) trova la sua prima origine (la sua fonte) nella necessita dell’uomo di associarsi per perseguire certi interessi e tutelare certi valori ma, prende forma negli atti e nei fatti che pongono le regole istituzionali e organizzative. Fonti dell’ordinamento saranno i valori e gli interessi per perseguire i quali il gruppo di è costituito. Ma isolato un gruppo sociale, avremo che esso esprime un complesso di regole istituzionali ed organizzative (il diritto positivo), aventi determinate caratteristiche ed ordinate in sistema, rispetto alle quali i valori su cui si fonda la repubblica italiana rappresentano il presupposto.
2. La norma giuridica
Lo studio delle fonti del diritto positivo (regole istituzionali e organizzative), presuppone la conoscenza del concetto di norma giuridica. Le norme giuridiche si distinguono da altre norme sociali (morali, religiose, economiche ecc.) in quanto determinano e specificano gli interessi per cui il soddisfacimento del gruppo si è costituito e le procedure per la loro composizione. Le norme giuridiche individuate da formulazioni linguistiche che: a) evidenziano gli interessi propri del gruppo; b) prescrivono i modi ed i limiti con i quali i soggetti possono perseguire tali interessi; c) determinano gli organi e le procedure per accertare e dichiarare l’inosservanza delle prescrizioni; d) stabiliscono la sanzione da applicare nei confronti di chi non ha applicato al norma.
Destinatari delle norme giuridiche sono o tutti i consociati (art. 24, comma I, Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”) o alcuni soltanto di essi (art. 34, comma III, Cost.: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi”); ma non è escluso che le norme possano avere come destinatari singoli individui (attribuzione della pensione alla vedova).
Volendo adesso ricercare i caratteri più ricorrenti della norma giuridica, possiamo dire che essi vanno individuati; A) nella positività; B) nella coattività; C) nella esteriorità; D) nella generalità e astrattezza.
A) la norma per essere giuridica deve essere positiva, cioè deve enunciare un interesse effettivamente vigente nella comunità o predisporre gli strumenti necessari per il suo soddisfacimento e la sua tutela.
Il carattere della positività si lega nettamente a quello della effettività, intesa come concreta efficacia della norma. La norma è concretamente efficace quando è osservata dal maggior numero di coloro ai quali si indirizza. La positività-effettività della norma sta ad indicare come è in concreto fatta valere ed applicata alle aule giudiziarie, cioè come essa è effettivamente vigente.
B) la norma giuridica è coattiva, qualora l’interesse della comunità richieda la sua puntuale osservanza, l’ordinamento appresta gli strumenti affinché il precetto normativo sia eseguito anche contro la volontà o in assenza della volontà del destinatario. Nell’ipotesi in cui la violazione della norma sia di tale natura da impedire il soddisfacimento, anche in via coattiva, dell’interesse protetto, la sanzione consisterà nell’ applicazione di una misura punitiva nei confronti di chi non ha obbedito al precetto. Va detto che non tutte le norme giuridiche esprimono un comando assistito da una sanzione in caso di inosservanza, giacché accanto alle norme coattive si pone un’altra categoria di norme che coattive non sono.
Si pensi alle norme che attribuiscono capacità, diritti, potestà, situazioni giuridiche attive in genere (es. art. 1 cod. civ.: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”), alle norme istituzionali (es. art. 1, comma I, Cost.: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”), organizzative, permissive, definitorie, promozionali ecc.
Non si deve però cadere nell’ errore di ritenere che le norme appartenenti a questa seconda categoria, in quanto non munite di sanzione, possono per ciò solo non essere osservate. Esse sono dotate del carattere della positività sono, cioè, inserite in un sistema normativo ed esprimono un interesse. Ne deriva che i soggetti ai quali sono indirizzate, sono tenuti o incoraggiati a comportarsi secondo quanto esse dispongono. In altre parole, i fini in esse previsti devono, nel corretto funzionamento del sistema, essere soddisfatti. Sono queste in particolare le norme promozionali, presenti in buon numero nella nostra costituzione. A differenza delle norme precettive che disciplinano situazioni giuridiche attive
C) il carattere della esteriorità della norma giuridica consiste nel fatto che essa disciplina la vita di relazione e ne organizza i modi di svolgimento. Questo carattere può essere meglio compreso ove si faccia riferimento a quelle regole (per esempio igieniche) la cui osservanza ed inosservanza non ha alcuna incidenza sullo svolgimento della vita associata, proprio perché sono regole che ciascuno di noi formula per se stesso e la cui osservanza è frutto di autodeterminazione.
D) la norma giuridica per essere tale, deve possedere anche il carattere della generalità e dell’ astrattezza.
La generalità consiste nella attitudine della norma a regolare categorie di fatti o di comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinato.
Si pensi all’art. 43, comma I, cod. civ.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi”
Strettamente collegata alla generalità è l’astrattezza, in quanto la norma proprio perché disciplina categorie e non casi concreti, finisce col disporre in via preventiva ed ipotetica e secondo uno schema logico…
4. Le fonti sulla produzione nell’ordinamento italiano
Le fonti sulla produzione, contenute nella costituzione e in leggi costituzionali sono indicate in vari articoli (138, 70, 76, 77 ecc.). Bisogna osservare al riguardo: I) che nell’ ordine delle fonti non è menzionata la Costituzione perché essa è sovraordinata a tutte le altre fonti; II) che il procedimento di formazione di alcune delle fonti è disciplinato in altri testi normativi. Ciò vale: a) per gli ordinamenti governativi, giacché l’art. 87 Cost. li menziona con riguardo alla fase finale del loro procedimento di formazione; b) per i referendum abrogativi di leggi delle Regioni di diritto comune, per la cui disciplina l’art. 123 Cost. rinvia agli Statuti; c) per i regolamenti delle regioni di diritto comune, rispetto ai quali l’art 121 si limita a disporre che sono emanati dal Presidente della Regione; d) per i regolamenti della Corte costituzionale;
III) che le fonti non sono previste neanche indirettamente nella Costituzione anche se esse devono trovare in questa la loro “legittimazione”; IV) che la Costituzione non menziona la consuetudine come fonte-fatto e si limita ad assumere ed a legittimare come fatti normativi “le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (art. 10).
Il riassunto completo e sostitutivo del manuale ” Diritto Costituzionale ” di Temistocle Martines conta 113 pagine.
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