Riassunto del manuale ” Diritto Penale ” di F. Mantovani
ultima edizione
Seguono alcune pagine dimostrative del riassunto Diritto Penale Mantovani
Principio di Legalità – Nullum crimen, nulla poena sine lege
I – Il problema della legalità
- La legalità formale.
Il moderno diritto penale del fatto è retto da quattro principi fondamentali che svolgono la funzione di delimitazione dell’illecito penale:
- principio di legalità (artt. 25 cost. – 1 e 199 c.p.)
[è reato ciò che è previsto come tale dalla legge.]
- principio di materialità (desumibile dagli artt. 25.2 cost. – 2 e 115 c.p.)
[è reato il comportamento umano materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore e munito di una sua corporeità, quindi, percepibile ai sensi.]
- principio di offensività
[Il reato deve sostanziarsi anche nell’offesa di un bene giuridico, non essendo concepibile un reato senza offesa.]
- principio di soggettività
[Per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre che questo gli appartenga psicologicamente, che sussista non solo un nesso causale ma anche un nesso psichico tra l’agente ed il fatto criminoso, onde questo possa considerarsi opera di costui.]
Il diritto penale è contrassegnato dalla contrapposizione di due principi che riflettono due diversi modi di concepire il rapporto tra individuo e stato e lo stesso diritto penale: il principio di legalità formale e quello di legalità sostanziale.
Principio di legalità formale: esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge stabilite.
à concezione formale del reato: è reato ciò che è previsto come tale dalla legge.
Ciò che imprime al fatto il carattere della criminosità è l’espressa previsione di legge e la natura penale della sanzione che la legge per esso stabilisce.
- non sono punibili le azioni non espressamente incriminate dalla legge pur se antisociali;
- sono punibili le azioni dalla legge espressamente incriminate anche se socialmente non pericolose.
Il principio di legalità formale esprime una scelta politica individualistico-garantista di salvaguardia della libertà del singolo individuo.
Nella visione ottimistica dell’illuminismo democratico tale principio si fondava sulle idee-base della:
- limitazione della libertà individuale nella misura strettamente essenziale ad assicurare la vita in comune – il di più di libertà soppressa è abuso;
- tripartizione dei poteri dello stato – supremazia del potere legislativo, il quale, in quanto rappresentante della volontà di tutti i cittadini, non può violare i diritti di questi “perché nessuno è ingiusto verso se stesso”;
- intrinseca giustizia della legge, che positivizza i principi razionali ed immutabili di giustizia e codifica il diritto naturale.
- assicurazione della massima certezza della legge, perché il giudice non può limitare l’altrui libertà oltre i limiti dalla legge ritenuti necessari e tassativamente indicati.
Con i tre corollari, rappresentati dai principi:
- della riserva di legge: unificazione delle fonti normative nelle mani del potere legislativo;
- di tassatività: le leggi devono essere poche, chiare, semplici e stabili per garantire la certezza giuridica oltre che impersonali per garantire l’eguaglianza giuridica;
- di irretroattività: la legge non si deve applicare al passato.
Assoluta subordinazione del giudice alla legge penale, cui è precluso il ricorso a fonti extralegali, all’analogia ed anche alla stessa interpretazione, presumendosi di ridurre l’applicazione della legge a mera operazione meccanico-sillogistica. L’unica interpretazione ammessa è l’autentica fornita dal legislatore.
Diritto italiano è il principio di legalità formale è sancito nell’art. 1: “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Lo stesso principio è esteso alle misure di sicurezza dall’art. 199: “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi dalla stessa previsti”.
Il principio di legalità formale è stato elevato a fondamento del sistema penale italiano dall’art. 25 Cost. il quale sancisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
- La legalità sostanziale.
Principio di legalità sostanziale (o materiale): devono essere considerati reati i fatti socialmente pericolosi, anche se non espressamente previsti dalla legge, e ad essi vanno applicate le pene adeguate allo scopo.
à concezione sostanziale del reato: deve considerarsi reato tutto ciò che offende l’ordine sociale di un determinato tipo di stato.
Ciò che imprime al fatto il carattere della criminosità è la sua pericolosità sociale.
- sono punibili le azioni socialmente pericolose anche se non espressamente incriminate dalla legge;
- sono non punibili le azioni espressamente incriminate se socialmente non pericolose.
Il principio di legalità sostanziale esprime una scelta politica collettivistico-utilitaristica a favore della “difesa sociale”, nonché l’esigenza di una più sostanziale e reale giustizia.
- Vantaggi e inconvenienti.
Principio di legalità formale à funzione garantista del cittadino: tende ad evitare l’arbitrio del potere esecutivo e del potere giudiziario e ad assicurare la certezza e l’eguaglianza giuridica.
Limiti à costituisce ostacolo alla difesa sociale contro il crimine;
à legittima fratture tra criminalità legale e criminalità reale.
à non offre garanzie contro l’arbitrio dello Stato-legislatore
Non consentendo di punire condotte non legislativamente previste come reato, tale principio avvantaggia coloro che agiscono ai margini della legge o che, sfruttandone le imperfezioni scivolano impunemente fra le sue maglie.
Portando a punire, per il sol fatto che sono ancora previste come reati, condotte che non sono antisociali o non sono più sentite come tali, può porre la legge in contrasto con il senso di giustizia sostanziale della comunità.
Può servire come copertura alla delinquenza di Stato, dei regimi totalitari e di occupazione militare, che in base a tale principio dovrebbe restare impunita per la sua legittimità formale.
Principio di legalità sostanziale à funzione di più efficace difesa sociale: permette di punire ciò che è antisociale anche se non è previsto come reato e di non punire ciò che non è antisociale anche se previsto dalla legge come reato – consente astrattamente una più sostanziale giustizia.
Limiti àfondandosi su una nozione materiale di reato, ricavabile da fonti extralegali, elide la certezza del diritto ed apre le porte all’arbitrio;
àestremamente strumentalizzabile politicamente.
Il principio di legalità sostanziale comporta un adeguamento pressoché automatico del diritto penale al divenire della realtà sociale.
Il principio di legalità formale richiede continui e tempestivi interventi legislativi, per cui può portare a divaricazioni tra il diritto penale e la realtà sociale in rapido mutamento
Il principio di legalità formale trova pacifico riconoscimento e fedele osservanza nelle fasi storiche di tranquilla evoluzione e nelle società stabilmente strutturate su saldi principi, nelle quali la legalità positiva appare come un sistema stabile e completo, sufficiente a dare adeguate soluzioni ai vari conflitti.
Nei periodi di sconvolgimenti sociali e nelle società in transizione, in cui l’evoluzione della realtà sociale è più rapida della possibilità e volontà di riforme legislative tale principio entra fatalmente in crisi a favore del contrapposto principio di legalità sostanziale.
Un diritto penale della libertà non può rinunciare alla conquista civile del principio di legalità formale che ha una insostituibile funzione di garanzia del cittadino.
- L’abbandono di tale principio è sempre servito per amplificare il campo dell’arbitrio, consentendo di cumulare al possibile arbitrio del legislatore il possibile arbitrio del giudice nella decisone del caso concreto.
Nella visione unitaria della Cost. il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege è inscindibilmente connesso alla concezione del diritto penale come strumento di difesa dei valori e di propulsione per la realizzazione delle finalità da essa espressi.
Queste sono solo alcune delle 248 pagine che compongono il riassunto Diritto Penale di Mantovani.
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